Assicurazione
Il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 introduce l’obbligo per tutti i Fisioterapisti iscritti all’Albo di sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale: sia per il fisioterapista che esercita la professione in qualità di libero professionista, sia per il fisioterapista che esercita in qualità di dipendente, consulente o collaboratore di strutture ospedaliere pubbliche, private, studi professionali o di altri istituti autorizzati a prestare servizi sanitari.
Cosa copre la RC Professionale Fisioterapisti?
La polizza di Responsabilità Civile Professionale protegge il fisioterapista assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi che abbiano subito danni derivanti da errori professionali. L’assicurazione professionale tutela il fisioterapista in caso di rivalsa da parte della struttura, della clinica o dell’istituto in cui presta la propria opera, che lo ritenga personalmente responsabile di danni arrecati a terzi.
Alcuni esempi di errori o negligenze imputabili al fisioterapista sono:
- risultati curativi rilevati come inutili o dannosi;
- accertato mancato recupero di alcune funzioni motorie in seguito ad un intervento del fisioterapista;
- avvenuta degenerazione di situazioni che avrebbero potuto essere curate con maggiore probabilità di successo.