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LIBERA PROFESSIONE

Studi professionali

Normativa libera professione
Il Fisioterapista abilitato alla professione esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività libero-professionale (D.M. n.741/94, 168/96; Leggi n.573/96, 42/99, 251/00). Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, e titoli equipollenti ed equivalenti regolarmente iscritti all’Ordine dei Fisioterapisti ed elenco speciale dei Fisioterapisti. (art. 4 comma 1 Legge 42/99; D.M. del 27 luglio 2000; art.1 comma 10 Legge 1/02; legge 3/2018).

Spetta al fisioterapista la valutazione funzionale, la predisposizione del programma riabilitativo, l’acquisizione del consenso informato, la conservazione di tutta la documentazione nel rispetto della disciplina della privacy e la redazione di una cartella fisioterapica.

Pubblicità sanitaria:
Dal 1° Gennaio 2019, ai fisioterapisti è vietato pubblicare comunicazioni informative con contenuti di carattere suggestivo e promozionale (Legge di Bilancio 2019, art. 1, comma 525). Le comunicazioni devono contenere solo informazioni funzionali alla sicurezza dei trattamenti sanitari, rispettando la libera scelta e la corretta informazione del paziente, a tutela della salute pubblica e della dignità della persona.

Sistema tessera sanitaria:
È obbligatorio per il fisioterapista inviare i dati al Sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche (D.M. Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284).

Detraibilità spese sanitarie:
Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese ai pazienti dal fisioterapista sono detraibili se pagate con metodo di pagamento tracciato (Circolare 7/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 27 aprile 2018). L’obbligo di pagamenti tracciabili per la detrazione delle fatture sanitarie è in vigore dal 1° aprile 2020.

Obbligo del POS:
Il Decreto Fiscale 2020 stabilisce l’obbligo del POS per i professionisti. Le relative normative definitive sono state approvate con la legge di conversione numero 157 del 19 dicembre 2019.

Indennità di malattia per liberi professionisti:
In caso di malattia o degenza ospedaliera, gli iscritti alla Gestione Separata INPS hanno diritto a un’indennità economica per un massimo di 61 giorni all’anno solare (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).

Indennità di maternità e paternità:
L’indennità per maternità/paternità è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali.