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Scadenza triennio 23/25

L’ECM (Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina) è lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni di salute delle persone assistite, alle esigenze del Servizio Sanitario e allo sviluppo delle proprie competenze.

L’ECM comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili allo svolgimento di una attività professionale competente ed esperta.

Obbligo ECM per il fisioterapista

Il fisioterapista, che esercita l’attività sanitaria alla quale è abilitato, sia come dipendente sia come libero professionista, è destinatario dell’obbligo ECM.

Manuale sulla formazione continua

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha approvato il “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, disponendone la pubblicazione sul sito AGENAS e l’entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019.

Per approfondimenti consulta il sito age.na.s.

Scadenza ECM 2025

Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe 2025, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha introdotto importanti aggiornamenti per i professionisti della salute soggetti all’obbligo di formazione continua in medicina (ECM).

Tra le principali novità, spicca l’estensione dei termini per il recupero dei crediti formativi e l’allargamento del periodo di riferimento ai trienni formativi precedenti.

La modifica più rilevante riguarda la proroga della scadenza per il recupero dei crediti ECM relativi al triennio 2020-2022, che viene posticipata al 31 dicembre 2025. Si tratta di una proroga significativa, che concede due anni supplementari rispetto alla scadenza inizialmente prevista (31 dicembre 2023).

Questa decisione rappresenta una grande opportunità per tutti i professionisti sanitari che non sono riusciti a completare l’obbligo formativo entro i termini previsti, evitando così sanzioni disciplinari e limitazioni all’esercizio della professione.

Estensione ai trienni 2014-2016 e 2017-2019

Oltre al triennio 2020-2022, il nuovo provvedimento include anche i trienni 2014-2016 e 2017-2019 tra quelli per cui è possibile recuperare i crediti mancanti.

Questo significa che chi non ha soddisfatto pienamente il proprio fabbisogno formativo ECM in uno o più di questi periodi potrà regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre 2025.

Inoltre, è previsto un ulteriore termine: sarà possibile utilizzare i crediti compensativi fino al 31 dicembre 2028 per colmare eventuali debiti formativi accumulati dal 2014 al 2025, ma solo se si è accumulato un surplus di crediti in altri trienni.

Questa possibilità è infatti riservata ai cosiddetti professionisti virtuosi, che hanno ottenuto crediti in eccesso rispetto al minimo previsto dalla normativa.

Modalità di recupero dei crediti ECM

Le modalità operative per il recupero dei crediti ECM saranno definite da un apposito provvedimento della CNFC, che stabilirà i criteri, i limiti e le modalità di utilizzo dei corsi formativi, dei crediti compensativi e delle eventuali esenzioni.

Si consiglia a tutti i professionisti della sanità di monitorare attentamente le comunicazioni ufficiali per conoscere i dettagli sulle opportunità formative disponibili e sulle procedure corrette.

Implicazioni per i professionisti sanitari: perché è importante agire ora

Le proroghe introdotte rappresentano una nuova chance per mettersi in regola, ma è fondamentale non attendere l’ultimo momento. Completare i crediti ECM richiesti consente di:

  • Evitare sanzioni da parte dell’Ordine di appartenenza.
  • Mantenere l’iscrizione attiva e la possibilità di esercitare la professione.
  • Dimostrare impegno nella formazione continua, requisito essenziale per la qualità dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti.
  • Accedere a incarichi e progressioni di carriera, per i quali il rispetto dell’obbligo ECM è spesso vincolante.

ECM

Il Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina è il processo attraverso il quale il professionista sanitario si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni di salute delle persone assistite, alle esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo professionale.
Il Fisioterapista, che esercita l’attività sanitaria alla quale è abilitato, sia come dipendente che come libero professionista, in enti del SSN o per quelli con esso collaborano in regime di convenzione o di accreditamento è destinatari dell’obbligo ECM.

Per approfondimenti https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx